Organi di indirizzo politico-amministrativo
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 13, c. 1, lett. a – Art. 14
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto.
Per l’attuale composizione e i dettagli, si puo andare alla pagina Organi collegiali, alla voce Consiglio di Istituto.
Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.
Le Delibere del Consiglio di Istituto :
Dati atto
Atto Annullato dal Responsabile del Procedimento
Motivo: Errore materiale nell'inserimento data di fine pubblicazione
Ente titolare dell'Atto Istituto Comprensivo di Miglianico Numero Albo 0000001/2024 Codice di Riferimento 12406/II-1 Oggetto Verbale N. 12 del Consiglio di Istituto del 30/10/2023 Data di registrazione 13/02/2024 Data inizio Pubblicazione 13/02/2024 Data fine Pubblicazione 13/02/2024 Data oblio 01/01/2030 Richiedente Valentina Mercurio Unità Organizzativa Responsabile Ufficio Dirigenza Responsabile del procedimento amministrativo Valentina Mercurio Categoria Delibere Consiglio di Istituto Meta Dati Note Soggetti
Responsabile Pubblicazione
Persona Ferrara Andrea andrea.ferrara@he5.it Telefono 3497505241 Documenti firmati
Descrizione: Allegati
Impronta: dfc6dda955cca21c3f7a6a77868ccb884e6688ac3f25d7d4796ce108e4fc5cdb
timbro_Verbale-n.-12-del-Consiglio-di-Istituto-del-30-10-2023.docx.pdf (106 KB)
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