Organi di indirizzo politico-amministrativo
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 13, c. 1, lett. a – Art. 14
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto.
Per l’attuale composizione e i dettagli, si puo andare alla pagina Organi collegiali, alla voce Consiglio di Istituto.
Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.
Le Delibere del Consiglio di Istituto :
Dati atto
Ente titolare dell'Atto Istituto Comprensivo di Miglianico Numero Albo 0000068/2023 Codice di Riferimento Verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 30/06/2023 Oggetto Verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 30/06/2023 Data di registrazione 10/07/2023 Data inizio Pubblicazione 10/07/2023 Data fine Pubblicazione 25/07/2023 Data oblio 01/01/2029 Richiedente Emilia Galante Unità Organizzativa Responsabile Ufficio Dirigenza Responsabile del procedimento amministrativo Emilia Galante Categoria Delibere Consiglio di Istituto Meta Dati Note Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Soggetti
Responsabile Pubblicazione
Persona Pastorelli Luca chic82200l@istruzione.it Allegati
Descrizione: Verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 30-06-2023
Impronta: 76c5328505d5eed7d5fcc23385e35cac8c05d09228d68b51b6565e4dfc25fae5
Verbale-n.-10-del-Consiglio-di-Istituto-del-30-06-2023.pdf (2 MB)
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